La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui stipulati nel 1997 (purché non rinegoziati) per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su qualunque tipologia di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione,
box, cantine, uffici, negozi, ecc.).
Mutuo ristrutturazione: su quale importo si calcola la detrazione
La detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo. Nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.
Mutuo ristrutturazione: per quali lavori si può detrarre
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:
- interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e ai mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale.