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Mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale

 
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Mutuo costruzione e ristrutturazione: quando si detrae

Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Mutuo costruzione e ristrutturazione: si può detrarre per i familiari a carico?

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

Mutuo costruzione e ristrutturazione: le condizioni per detrarlo

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, mentre a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi. La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.


Detrazione mutuo ristrutturazione: che documenti servono

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso:

  • delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
  • della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
  • della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Detrazione mutuo ristrutturazione nel caso delle coppie sposate

Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato da entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge. In tal modo, il coniuge comproprietario non intestatario delle fatture può portare in detrazione il 50 per cento di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo.

Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione principale di proprietà di uno solo dei coniugi, e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all’altro coniuge, il coniuge proprietario dell’immobile può calcolare la detrazione con riferimento anche alla parte di spesa imputata all’altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest’ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario.

Detrazione mutuo ristrutturazione: quando si perde

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

  • l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
  • i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);
  • i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.
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