La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale.
Detrazione mutui: entro quale soglia di interessi
L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione del 19% è fissato a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Detrazione mutui: quando devono essere stati stipulati
È necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato:
- entro il 31 dicembre 1990
- tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.
Nel caso dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 1990, la detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili non destinati ad un uso abitativo (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.). Nel secondo caso invece la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili di natura abitativa.
Che succede in caso di compresenza fra mutui detraibili
Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale:
- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è maggiore o uguale ad euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale non concorre al calcolo della detrazione;
- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è minore di euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi di entrambi i mutui non può superare la soglia di 2.065,83 euro.