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Le spese veterinarie

 
Per le spese veterinarie spetta una detrazione del 19% sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro ed entro un limite massimo di esborso annuo pari a 387,34 euro. Quindi in pratica la massima detrazione spettante è pari a 49 euro (19% di 258 euro, cioè la somma risultante dal massimale di spesa meno la franchigia).

A chi spetta la detrazione per le spese veterinarie?

La detrazione sulle spese veterinarie spetta:
  • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
  • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Quali spese veterinarie sono ammesse in detrazione?

La detrazione sulle spese veterinarie viene applicata:
  • per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  • sugli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario;
  • per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.


In analogia con quanto previsto dalle regole generali sulla certificazione dell’acquisto di medicinali, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario. È però necessario che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato online presso farmacie o esercizi commerciali purché autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. Si precisa però che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. Nemmeno le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

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