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Le spese sanitarie del rigo E4 - Veicoli per disabili

 

Spese mediche: quali veicoli si possono detrarre

Nel rigo E4 si riportano le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap;
  • di autoveicoli, non adattati, per il trasporto dei non vedenti e dei sordi;
  • di veicoli, anche non adattati, per il trasporto di: soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazioni della capacità di deambulazione, soggetti affetti da pluriamputazione.


In quest’ultimo caso, per usufruire della detrazione, è necessario il riconoscimento dell’handicap grave, così come definito dall’art. 3, comma 3, della L. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione. La gravità dell’handicap è certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap.

Detrazione acquisto veicoli: quali disabili possono chiederla

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali (detrazione dall’Irpef del 19%, Iva agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà) previste per l’acquisto di veicoli le seguenti categorie di disabili:

  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
  • i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti e sordi.


Per i soggetti con grave limitazioni della capacità di deambulazione è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. Le impedite o ridotte capacità motorie devono risultare dalla certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi della L. 104/92. È possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche (quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra) e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente l’handicap al quale è ricollegata l’agevolazione fiscale. Non può però ritenersi idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, atteso che tale certificazione, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. Pertanto, il certificato di invalidità deve fare esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, mentre, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa.

Lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto dell’auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili. L’adattamento del veicolo è un requisito essenziale in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale e risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per consentirne l’accesso al disabile.

Adattamento veicoli disabili: quando si applica la detrazione

Sono considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:

  • la pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
  • lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
  • il braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
  • il paranco ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
  • il sedile scorrevole-girevole;
  • il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di sicurezza;
  • lo sportello scorrevole;
  • altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato all’handicap.


La detrazione spetta per un solo veicolo, a condizione che venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap, anche se l’acquisto è avvenuto all’estero e compete prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap sia dei soggetti cui risulta a carico. Se si modifica la condizione di disabilità, successivamente all’acquisto, le eventuali rate residue continuano ad essere detraibili. La detrazione spetta, nel limite massimo di euro 18.075,99, con riferimento ad un solo veicolo (senza limiti di cilindrata, nuovo o usato), una sola volta nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. In questo caso, bisogna indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

È possibile ottenere il beneficio, anche in caso di nuovi acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato dall’agevolazione risulta precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Se vi sono rate residue, in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle. In caso invece di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione (da indicare nel quadro D tra i redditi soggetti a tassazione separata), a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Veicoli disabili: detraibile anche la manutenzione straordinaria

Entro il limite massimo di spesa di euro 18.075,99 rientrano anche le spese di manutenzione straordinaria. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo. Le spese di manutenzione straordinaria sono detraibili se sostenute entro i quattro anni dall’acquisto e devono essere detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione. Le spese di manutenzione devono essere inserite nel modello 730 separatamente dalla spese d’acquisto dell’autovettura, compilando cioè un nuovo rigo E4. Un genitore disabile può detrarsi contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo d’acquisto di un’altra eventuale autovettura acquistata dal figlio disabile che è a suo carico fiscalmente. La detrazione non compete in caso di veicolo acquistato dalla madre del soggetto disabile che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è, infatti, necessario che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto cui il disabile è a carico.

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