Detrazione spese mediche: quali possono essere dichiarate?
Nel rigo E1 si devono indicare le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni rese da un medico generico, comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, o per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
- acquisto di medicinali (anche omeopatici). La detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. In particolare, la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. In relazione al requisito dell’indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale (ciò, per escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia). Se gli scontrini fiscali riportano la dicitura “parafarmaco” la spesa non può essere portata né in detrazione né in deduzione. (in genere tale dicitura è utilizzata, infatti, in caso di acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, ecc.) Le spese sostenute per l’acquisto di prodotti curativi naturali, che non sono medicinali, non danno diritto alla detrazione neppure se l’acquisto è avvenuto in farmacia. È bene comunque verificare il nome del prodotto acquistato dal contribuente perché in alcuni casi anche se è presente la dicitura “parafarmaco” la spesa è da considerarsi comunque detraibile o deducibile. Si tratta ad esempio dell’acquisto di aghi e siringhe e altre attrezzature sanitarie, affitto o acquisto di attrezzature sanitarie, ausili per incontinenti (Attenzione: in caso di acquisto di farmaci con prescrizione medica, per i quali è riportato sullo scontrino della farmacia la dicitura “ticket” non è più necessaria la fotocopia della ricetta medica);
- acquisto dispositivi medici, cioè i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente da sola la detrazione della relativa spesa. Si precisa dunque che il contribuente ha diritto alla detrazione qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, e qualora si sia in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;
- prestazioni specialistiche cioè quelle rese da un medico in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un’università, nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Rientrano nelle spese per prestazioni specialistiche: le spese per cure odontoiatriche, cioè terapie gengivali, estrazioni, ecc.; particolari esami e terapie ad esempio, esami di laboratorio di ogni genere, elettrocardiogrammi; ecocardiografia, elettroencefalogrammi, T.A.C., indagini laser, altri esami complessi, chiroterapia, cobaltoterapia, iodio-terapia, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo, anestesia epidurale, analisi di diagnosi prenatale, ecc., eseguiti in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista; le spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..; le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa;
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici. Le rette di degenza e le spese di cura rientrano tra le spese mediche detraibili, anche senza alcuna relazione con un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza sono comprese anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc.). Sono detraibili le spese sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”, sono esclusi, quindi, tutti gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto della persona. In caso di interventi estetici necessari per acquistare il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona, è necessario che la documentazione medica in possesso del contribuente attesti tale necessità. In caso di ricoveri di anziani in istituti di assistenza e ricovero sono detraibili soltanto le spese mediche separatamente indicate nella ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto, ma non le spese di degenza;
- trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese;
- cure termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno (anche in questo caso, per usufruire della detrazione, è richiesta la prescrizione del medico generico);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie. Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Rientrano nella categoria delle spese per acquisto di protesi e attrezzature sanitarie molti tipi di spese, tra cui le più ricorrenti sono: gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato, quali ad esempio le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, e anche gli apparecchi ortodontici, mediante i quali si provvede alla correzione di talune malformazioni stomatologiche o della masticazione; gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica e simili; gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi nella montatura, inclusi gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto; gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche; gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici); gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc., anche se presi in affitto; gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.). Se la fattura, non è rilasciata da un medico specialista, o da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica, per usufruire della detrazione è necessaria la prescrizione medica, oppure una autocertificazione che attesti la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico;
- acquisto o affitto di attrezzature sanitarie. Si considerano attrezzature sanitarie tutti gli strumenti necessari per la somministrazione di un farmaco quali siringhe, aghi, apparecchio per aerosol o di misurazione dei valori quali termometro, misuratore di pressione;
- assistenza specifica: infermieristica e riabilitativa; prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione compete per l’importo del Ticket pagato (Attenzione: la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; questa attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato).
Spese mediche: detraibili anche le "patologie esenti"
Devono essere inoltre indicate nel rigo E1, se
sostenute per sé e per i familiari a carico, le spese sanitarie relative a
patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di spese sostenute da contribuenti affetti da malattie croniche e invalidanti, individuate da appositi decreti legislativi, per le quali il Servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. I soggetti affetti da queste patologie, possono usufruire dell’esenzione soltanto se sono in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza, che riporta il codice numerico che identifica la malattia.
Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero ad un suo familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare non riportano però l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che tale correlazione sia annotata sui documenti di spesa.
Nell’ipotesi in cui per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, in caso di compilazione del modello 730, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del contribuente affetto da particolari patologie, sarà riportato il relativo ammontare. Queste spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute. Devono essere riportate in dichiarazione anche le spese sanitarie che sono già state riconosciute dal datore di lavoro come oneri detraibili nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente o pensione.
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