Queste sono le erogazioni liberali per le quali è possibile godere della detrazione Irpef nella misura del 19 (o 26) per cento.
1. Erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici.
Sono detraibili quelle comprese fra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. Le erogazioni
liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono
riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o
abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o
al Senato della Repubblica. Non si può considerare erogazione liberale
la quota versata per il tesseramento. L’erogazione deve essere stata
effettuata tramite versamento postale o bancario a favore di uno o più
movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di
un unico conto corrente nazionale sia in più conti correnti.
2. Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non
appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico. Sono comprese anche le erogazioni liberali
in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da
altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate
esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto
costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità
interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a
distanza, se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la
spettanza della detrazione d’imposta. La detrazione spetta per un
importo massimo di 2.065,83 euro. L’erogazione deve essere effettuata tramite
versamento bancario o postale, o con carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo di assegni bancari e
circolari il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta
rilasciata dalla Onlus nella quale deve risultare la modalità di
versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite
carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito.
3. Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.500,00. L’erogazione deve
essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di
utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente deve
essere in possesso di una ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva
dilettantistica nella quale deve essere indicata la modalità di
versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite
carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito.
4. Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.
Tali società, in base alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, si fondano
sulla mutualità e sulla solidarietà. Lo scopo fondamentale è quello
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. Il finanziamento delle società di mutuo soccorso avviene
tramite versamento di quote annuali che hanno la valenza di contributi
associativi. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati
con riferimento alla propria posizione. I contributi sono detraibili
per un importo non superiore a euro 1.291,14. L’erogazione deve essere
effettuata tramite versamento postale o bancario, o con carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel
caso di utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente
deve essere in possesso di una ricevuta rilasciata dalla società di
mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è
sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta
dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che
gestisce la carta di credito.
5. Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale.
Sono detraibili fino a 2.065,83 euro. Queste erogazioni devono
essere effettuate tramite versamento bancario o postale o con carte di
credito, carte prepagate, o assegni bancari o circolari. Nel caso di
utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente deve
essere in possesso di una ricevuta rilasciata dall’associazione di
promozione sociale che riporti l’indicazione della modalità di
versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite
carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito.
6. Erogazioni in denaro a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
La Biennale di Venezia è un organismo no profit, sostenuto dallo Stato
italiano, nato come società di cultura nel 1985 con l’idea di stimolare,
nella città di Venezia, l’attività artistica e il mercato dell’arte. La
Biennale organizza esposizioni d’arte varia, musica, cinema, teatro,
danza e architettura. Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato,
comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. Il pagamento può
essere effettuato con qualunque mezzo.
7. Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.
Sono detraibili per l’intero importo. In particolare si detrae:
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano
attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose.
- le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e
all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le
ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai
fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
- Le erogazioni liberali effettuate per sostenere lavori di
restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze
costituiscono onere detraibili se si riferiscono a interventi su beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita
da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al
Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese
effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
8. Erogazioni liberali in denaro a favore enti operanti nello spettacolo.
Sono detraibili le erogazioni a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro
che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento
delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori
dello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato,
comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.
9. Erogazioni liberali in denaro per fondazioni del settore musicale.
Sono detraibili, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato
(comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca),
le erogazioni a favore degli enti di prioritario interesse nazionale
operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione
in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le
somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato
il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in
fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi
di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.
In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve
impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti
tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto
di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso
di mancato rispetto dell’impegno l’Agenzia delle Entrate provvederà al
recupero delle somme detratte.
10. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione. Le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. I
destinatari dell’erogazione sono gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che devono appartenere
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni. La detrazione spetta a condizione che il
pagamento sia effettuato mediante versamento postale o bancario, o con
carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e
circolari.