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Le erogazioni liberali detraibili

 

Queste sono le erogazioni liberali per le quali è possibile godere della detrazione Irpef nella misura del 19 (o 26) per cento.

1. Erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici.
Sono detraibili quelle comprese fra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. Le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Non si può considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento. L’erogazione deve essere stata effettuata tramite versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia in più conti correnti.

2. Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

  • ONLUS;
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria.


Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza, se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta.
La detrazione spetta per un importo massimo di 2.065,83 euro. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo di assegni bancari e circolari il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta rilasciata dalla Onlus nella quale deve risultare la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

3. Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.500,00. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva dilettantistica nella quale deve essere indicata la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

4. Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.
Tali società, in base alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, si fondano sulla mutualità e sulla solidarietà. Lo scopo fondamentale è quello assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Il finanziamento delle società di mutuo soccorso avviene tramite versamento di quote annuali che hanno la valenza di contributi associativi. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. I contributi sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

5. Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale.
Sono detraibili fino a 2.065,83 euro. Queste erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale o con carte di credito, carte prepagate, o assegni bancari o circolari. Nel caso di utilizzo di queste ultime modalità di versamento il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta rilasciata dall’associazione di promozione sociale che riporti l’indicazione della modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

6. Erogazioni in denaro a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
La Biennale di Venezia è un organismo no profit, sostenuto dallo Stato italiano, nato come società di cultura nel 1985 con l’idea di stimolare, nella città di Venezia, l’attività artistica e il mercato dell’arte. La Biennale organizza esposizioni d’arte varia, musica, cinema, teatro, danza e architettura. Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. Il pagamento può essere effettuato con qualunque mezzo.

7. Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.
Sono detraibili per l’intero importo. In particolare si detrae:

  • il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione;
  • le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose.
  • le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
  • Le erogazioni liberali effettuate per sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze costituiscono onere detraibili se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

8. Erogazioni liberali in denaro a favore enti operanti nello spettacolo.
Sono detraibili le erogazioni a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.

9. Erogazioni liberali in denaro per fondazioni del settore musicale.
Sono detraibili, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate:

  • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  • come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme detratte.


10. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione. Le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. I destinatari dell’erogazione sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. La detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato mediante versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

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