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Le erogazioni liberali deducibili

 

Erogazioni liberali a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute

Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario:
  • la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLGS n. 42 del 2004;
  •  lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 12 ottobre 2016.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, nonché degli enti parco regionali e nazionali

Sono deducibili, senza alcun limite di deducibilità, le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali. Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

 Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

 È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali

A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro. In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la deduzione si applica anche per le erogazioni ad alcune tipologie di enti, tra cui:

  • le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, computando tale importo in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo degli anni successivi.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

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