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La dichiarazione congiunta

 

Dall'anno 2017, a seguito degli effetti prodotti dalla cosiddetta Legge Cirinnà, anche i componenti dello stesso sesso facenti parte di un'unione civile debitamente registrata in Comune possono avvalersi del 730 congiunto. A differenza dell'ex modello Unico (rinominato Modello Redditi), che non contemplata tale possibilità, il contribuente che opta per il modello 730 può appunto avvalersi della forma congiunta, ovvero di un’unica dichiarazione per tassare i redditi propri e quelli del coniuge (o del/la compagno/a unito/a civilmente) e detrarne le relative spese.

Questa forma non può essere però utilizzata in caso di convivenza more uxorio o per conto di persone incapaci - compresi i minori - e, inoltre, nel caso di decesso di uno dei coniugi/uniti civilmente avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel modello congiunto dev'essere dunque indicato come dichiarante il coniuge/unito civilmente che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale sarà presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione è presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Quando si può utilizzarla?

  • Quando entrambi i coniugi/uniti civilmente possiedono tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; redditi diversi, ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D).
  • Quando almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente ha un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello.


Quando conviene optare per la dichiarazione congiunta?

  • Il principale vantaggio consiste nel fatto che al coniuge/unito civilmente sprovvisto di sostituto d'imposta viene data l'opportunità di ricorrere al sostituto dell'altro coniuge al fine di recuperare gli eventuali rimborsi o di pagare il debito direttamente attraverso la busta paga del coniuge stesso.
  • Quando uno dei due coniugi/uniti civilmente non ha sostituto di imposta al momento della presentazione del modello: utilizza così il datore di lavoro del contribuente dichiarante per ottenere in tempi brevi un eventuale rimborso.
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