Le spese mediche sono detraibili se sostenute dal contribuente per sé stesso o per i propri familiari a carico. Ad eccezione delle spese sostenute per portatori di handicap (righi E3, E4 e E5 del modello 730 o RP3, RP4 e RP5 del modello Unico PF), la detrazione spetta nella misura del 19% sulla parte della spesa sostenuta che eccede la franchigia di 129,11 euro. L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo di IVA o del costo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente. Le spese sanitarie relative a prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche sono esenti da IVA, ma è dovuta l’imposta di bollo, nella misura di euro 1,81, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Può capitare che medici o altri professionisti in campo sanitario rilascino le ricevute per visite mediche specialistiche senza apporre la marca da bollo o il contrassegno telematico sostitutivo della stessa. L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è infatti a carico del soggetto che forma tali documenti. Tuttavia, nel caso venga consegnata una fattura/ricevuta superiore alla soglia, sulla quale l'imposta di bollo (1,81 euro) non è stata materialmente applicata, il cliente deve acquistare la marca in tabaccheria e incollarla sul documento. In tale ipotesi l’imposta di bollo può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (spese sanitarie).
La stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l’importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest’ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. Anche in tale ipotesi, l’imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell’onere detraibile, purché il contrassegno telematico o la marca da bollo siano effettivamente presenti sulla fattura.