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Il trattamento fiscale delle pensioni estere

 
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato. In generale tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l'Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia con esclusione:
  • delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
  • delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
  • delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppe imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio fondi di previdenza complementare). Generalmente le pensioni private sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Quando sulle pensioni siano state operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorre la condizione di tassazione concorrente (sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore)  è possibile recuperare, tramite la dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all'estero, attraverso il meccanismo del credito d'imposta. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della situazione relativa alla tassazione delle pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati, sulla base delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni:

1. Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

2. Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

3. Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

4. Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

5. Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), riscosse in Italia, non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
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