I redditi fondiari sono i redditi che derivano dal possesso di terreni (reddito dominicale ed agrario) e di fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Ai fini dell’imposizione fiscale è, infatti, sufficiente che l’immobile sia iscrivibile e risulta irrilevante il requisito formale dell’effettiva iscrizione catastale. I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, indipendentemente dalla loro percezione. Sono, infatti, imputati per competenza e non per cassa, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi fondiari, derivanti da fabbricati locati, prodotti in Italia devono essere dichiarati dalle persone fisiche anche se residenti in uno Stato estero.
Ma attenzione: a partire dall’anno 2012, in relazione al reddito dei terreni, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato a tassazione. Per quanto riguarda invece il reddito dei fabbricati l’Imu sostituisce l’Irpef sugli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (nel caso invece degli immobili non locati, situati nello stesso Comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, il loro reddito è assoggetato ad Irpef nella misura del 50%). Inoltre, nel caso di esenzione ai soli fini Imu, deve essere considerato ai fini Irpef anche il reddito derivante dagli immobili non affittati.
I redditi fondiari devono essere dichiarati dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
- Il proprietario è il soggetto al quale il bene risulta intestato nei pubblici registri immobiliari e che è in grado di disporre in modo pieno ed esclusivo dell’immobile.
- L’usufruttuario gode dell’immobile limitatamente alla quota di diritto di usufrutto e deve rispettare la destinazione economica del bene.
- L’enfiteuta è colui che gode degli stessi diritti del proprietario sui frutti del fondo ed ha l’obbligo di migliorare la consistenza del fondo e di pagare al concedente un canone periodico.
- Il titolare di diritto d’uso è colui che può servirsi del bene e, se questo produce frutti, può raccoglierli per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 540 C.C.).
- Il titolare di diritto d’abitazione è colui che può abitare un immobile, limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia. Il diritto di abitazione su un immobile si estende anche alle pertinenze (un esempio di diritto di abitazione è quello a favore del coniuge superstite previsto dall’art. 540 del Codice Civile).
- Il titolare di diritto di superficie è colui che gode del diritto, concessogli dal proprietario del terreno, di fare e di mantenere, sul suolo dello stesso, una costruzione acquisendone la proprietà.
- Il nudo proprietario è il soggetto al quale il bene risulta intestato nei pubblici registri immobiliari ma che non è in grado di disporre dell’immobile perché su di esso altri soggetti fanno valere diritti reali di godimento. Il nudo proprietario non deve dichiarare gli immobili che sono invece dichiarati dall’usufruttuario.
Imputazione dei redditi fondiari
I redditi dominicali, agrari e di fabbricati sono imputati indipendentemente dalla percezione, per il periodo d’imposta durante il quale si è verificato il possesso, al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull’immobile. Sono, infatti, imputati per competenza e non per cassa. Fanno eccezione a questa regola i coltivatori diretti assegnatari di terreni da enti di sviluppo e gli assegnatari di alloggi in qualità di soci di cooperative edilizie. In entrambi i casi l’assegnazione è assimilata ad un diritto reale e quindi comporta l’imputazione del reddito fondiario. L’assegnazione al coniuge separato della casa familiare, invece, non costituendo diritto reale, è ininfluente ai fini dell’imputazione del reddito fondiario, che compete al proprietario dell’immobile. Riguardo alla percezione del reddito, altra eccezione alla regola generale è costituita dal diritto, in caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità, non solo di non dichiarare il reddito non percepito nel periodo d’imposta durante il quale si è concluso il procedimento di sfratto, ma di chiedere il credito d’imposta in relazione alle maggiori imposte pagate negli anni precedenti. In caso di contitolarità del diritto (ad esempio immobile di proprietà dei coniugi) o di coesistenza di più diritti (ad esempio usufrutto per una parte e per la restante parte piena proprietà) il reddito fondiario deve essere dichiarato dai contribuenti, secondo la propria quota di diritto. In caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale nel corso dell’anno, l’imputazione a ciascun possessore è proporzionale alla durata del suo possesso.