Per quegli atleti che percepiscono dei guadagni a seguito dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, il Fisco ha da sempre un occhio di riguardo. Questo perché tali guadagni vengono considerati un reddito fiscalmente imponibile (cioè attraverso la tassazione ordinaria) soltanto sull’eccedenze che oltrepassano la quota di 15.000 euro. Anzitutto va specificato che i “compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche” rientrano fra i cosiddetti “redditi diversi” elencati all’articolo 67 del Tuir, e in particolare alla lettera “m” del comma 1.
Più precisamente sono soggetti a un regime fiscale di favore i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, nonché le indennità di trasferta e i compensi di co.co.co. di carattere amministrativo di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Ora, riguardo allo sportivo dilettante, non esiste una norma specifica che stabilisca i contenuti e le modalità delle attività cosiddette “dilettantistiche”.
Di conseguenza, quando nello sport si parla di dilettantismo, si vuole intendere quel tipo di esercizio fisico per il quale la Federazione di appartenenza non ne abbia formalmente previsto una modalità di possibile esercizio professionistico all’interno del proprio statuto. La tassazione agevolata è dunque applicabile ai compensi erogati alle seguenti figure:
- atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti;
- istruttori;
- massaggiatori;
- dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica;
- soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; addetti agli impianti quali custodi, giardinieri etc.).
Occorre adesso vedere nel dettaglio come funziona il meccanismo della tassazione agevolata sui compensi “dilettantistici”. Esiste anzitutto una prima soglia di reddito che se non oltrepassata garantisce l’esenzione da qualunque imposta. Parliamo in questo caso dei compensi annui (cioè percepiti nell’anno d’imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre) pari o inferiori a 15.000 euro. Entro questo importo, quindi, il compenso percepito non costituisce in alcun modo reddito imponibile, e di conseguenza resterà esente da qualunque forma di tassazione, sia ordinaria e che sostitutiva.
Andando oltre vi è un secondo livello che prevede invece l’applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 23% a titolo di imposta. Parliamo in pratica di quei compensi che eccedono la precedente soglia dei 15.000 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28 euro. In questo caso, la ritenuta del 23% verrebbe applicata sulla quota eccedente i 15.000 euro. Vi è infine un terzo livello di tassazione che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e scatta nel momento in cui i compensi erogati scavallano il limite di 28.158,28 euro. In questo caso, ferma restando comunque l’esenzione fino a 15.000 euro, non solo verrà applicata la ritenuta d’imposta del 23% sui 13.158,28 euro che “intercorrono” fra la due soglie di 15.000 e 28.158,28 euro, ma verrà anche applicata una seconda ritenuta, sempre del 23%, questa volta a titolo di acconto, sulla quota eccedente i 28.158,28 euro.
Tali regole vanno poi a incidere anche sull’adempimento della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il 730 (Quadro D, rigo D4) basterà indicare solo gli importi che “eccedono complessivamente 15.000 euro” e contrassegnarli con il codice “7”. Per l’Unico invece la cosa è un po’ più elaborata. In questo caso la sezione cui fare riferimento è la II-B del Quadro RL, righi da RL21 a 24. Ovviamente anche in questo caso l’obbligo di compilazione sussiste solo nel caso in cui i compensi annui abbiano oltrepassato il limite di 15.000 euro. Detto questo, al rigo RL21 andrà semplicemente indicato il compenso complessivo.