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I compensi per attività sportive dilettantistiche

 
Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma dello sport (D.Lgs 36/2021) è cambiato il regime di tassazione sui compensi percepiti dallo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. Più precisamente rientrano in questa categoria i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, nonché le indennità di trasferta e i compensi di co.co.co. di carattere amministrativo di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Quando nello sport si parla di dilettantismo, si vuole intendere quel tipo di esercizio/attività per i quali la Federazione di appartenenza non ne abbia formalmente previsto una modalità di svolgimento professionistico all’interno del proprio statuto. La tassazione agevolata è dunque applicabile ai compensi erogati alle seguenti figure:

  • atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara dilettanti;
  • istruttori;
  • massaggiatori;
  • dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica;
  • soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale (ad esempio personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione; addetti agli impianti quali custodi, giardinieri, ecc).

Vediamo allora più nel dettaglio com’è che cambia la tassazione tra vecchio e nuovo regime. Il vecchio sistema prevedeva anzitutto che i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico dovessero essere inquadrati come redditi diversi e, secondo quanto previsto dall’articolo 69 del TUIR, non imponibili fino all’importo massimo di 10.000 euro. Non concorrevano “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.


Superata invece la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta avrebbe dovuto operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% per i compensi complessivi fino a 30.658,28 euro, ma appunto esclusivamente sulla quota di guadagno eccedente i 10.000 euro: quindi in pratica la ritenuta sarebbe stata applicata sugli eventuali 20.658,28 euro al di sopra della fascia esente di 10.000 euro. Infine, passata la soglia complessiva di 30.658,28 euro si sarebbe applicata un’ulteriore ritenuta a titolo di acconto sempre nella misura del 23%.

Nel nuovo sistema di regole, invece, decade in primis l’inquadramento dei compensi sportivi dilettantistici nell’ambito della categoria dei redditi diversi. Tali somme vengono infatti espunte dall’articolo 67 del TUIR per essere ricollocate nell’articolo 36 del D.Lgs 36/2021, il quale prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo conseguiti nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

Quindi, in estrema sintesi, le nuove regole innalzano a da 10.000 a 15.000 euro la fascia di totale esenzione fiscale dei compensi sportivi, ma al tempo stesso “convertono” in vero e proprio reddito imponibile ai fini IRPEF (cumulabile perciò con gli altri eventuali redditi) tutte le somme percepite al di sopra dei 15.000 euro.
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