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Figli a carico: ripartizione delle detrazioni spettanti

 

Il limite per essere consierati fiscalmente a carico è fissato nell'importo di Euro 2.840,51 (4.000 per i figli fino a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili e della deduzione dell’abitazione principale e relative pertinenze. Va ricordato che per effetto della Legge di Stabilità 2013 le detrazioni riguardanti i figli a carico sono state innalzate da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; inoltre è stato elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. La ripartizione dello sgravio non è lasciata alla discrezionalità dei genitori, ma è espressamente regolamentata da apposite disposizioni normative. In particolare, sono contemplate differenti casistiche a seconda che i genitori siano: coniugati; legalmente ed effettivamente separati o divorziati; naturali non coniugati.
In presenza di più figli fiscalmente a carico non si possono applicare percentuali di detrazioni diverse da figlio a figlio, a seconda della convenienza.

1. Genitori coniugati

Qualora i genitori siano coniugati, la detrazione:

  • va ripartita nella misura del 50% per ogni genitore (regola generale);
  • oppure va attribuita al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo di maggior ammontare.

La scelta della misura della detrazione (se al 50 o al 100 per cento) deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione viene attribuita al 100% a quest’ultimo. Quando l’altro genitore è deceduto ed il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Da ultimo si evidenzia al riguardo che le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

2. Genitori legalmente ed effettivamente separati o divorziati
Qualora i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o divorziati, la detrazione:
  • in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario al 100%;
  • nel caso di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori;
  • tanto nel caso di affidamento esclusivo quanto nel caso di affidamento congiunto, in presenza di accordo, i genitori separati/divorziati potranno utilizzare le regole previste per i genitori coniugati;
  • qualora il genitore affidatario (ovvero, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d’imposta”, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore. In pratica, il genitore che risulta capiente può usufruire della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito complessivo più elevato, sia nel caso in cui il suddetto reddito sia minore rispetto a quello relativo al genitore che risulta incapiente.


La specificità di questa regola (genitore che risulta in stato di incapienza d’imposta), diversamente da quanto avviene per i genitori coniugati, è stata prevista dal legislatore unicamente a favore dei genitori separati o divorziati.

3. G
enitori naturali non coniugati
Qualora i genitori non siano coniugati, si applicano le regole previste per i genitori coniugati nel caso di affidamento congiunto dei figli, mentre si ricorre alle regole disposte per i genitori separati/divorziati in caso di affidamento esclusivo. La Circolare AdE n. 43/E del 4 Aprile 2008, al paragrafo 1.1, ha formulato la seguente precisazione: nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento (quindi in presenza di adozione), la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapienza dell’imposta). Precisiamo che la suddivisione tra i genitori della detrazione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri, infatti quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

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