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Esenzione canone Rai per gli ultra 75enni

 
L’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria del 2008 ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti. Per avere diritto all'esenzione occorre:
  • aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
  • possedere un reddito riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende usufruire dell’agevolazione che unitamente a quello dell'eventuale coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 8.000.

Per verificare il reddito al fine di accedere all’esenzione si deve considerare la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che invece sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento:
  • il reddito indicato nel modello CUD;
  • i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:
  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Per aver diritto all’esenzione occorre presentare un’istanza (in pratica una dichiarazione sostitutiva) all’Agenzia delle Entrate che può essere consegnata in quattro diverse maniere:

  • direttamente ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
  • tramite spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino;
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • oppure avvalendosi dell’assistenza delle sedi territoriali CAF ACLI che assisteranno il richiedente sia nella compilazione che nella trasmissione del modello.

Una volta presentata l’istanza, questa ha sempre valore anche per le annualità successive, quindi non va ripresentata ogni anno se le condizioni di esenzione rimangono invariate. Se invece si perdono i requisiti segnalati nella dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto), è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.
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