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Detrazioni per familiari a carico

 

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dalla loro età e dal fatto che studino o stiano svolgendo un tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera.


Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel periodo d’imposta (anno solare) hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (soglia che si alza a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e della deduzione dell’abitazione principale e relative pertinenze. Va ricordato che per effetto della Legge di Stabilità 2013 le detrazioni riguardanti i figli a carico sono state innalzate da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; inoltre è stato elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. Un familiare non può mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell’anno, se il suo reddito annuale supera questo limite. Nel limite di 2.840,51 euro, i redditi da prendere in considerazione sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), e così via. A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
  • le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”;
  • il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.


Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:

  • i redditi esenti  (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta);
  • i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione  (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta  (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata).


Ai fini del calcolo della detrazione spettante, qualora nel corso dell’anno sia cambiata la situazione del familiare, viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo (es. nascita di un figlio, matrimonio con coniuge fiscalmente a carico, decesso del padre).
ll sistema di detrazioni per i figli a carico varia in funzione

  • del reddito complessivo del soggetto dichiarante;
  • delle “caratteristiche” del figlio (età inferiore a tre anni, presenza di handicap);
  • del numero di figli fiscalmente a carico.


Sono previsti sgravi di maggior ammontare per le seguenti casistiche:

  • figli di età inferiore a tre anni;
  • figli portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992;
  • numero di figli elevato almeno quattro;
  • casi di assenza del coniuge (soggetto vedovo, ragazza madre, ecc.).


Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni, andrà riconosciuta la detrazione a lui più favorevole. I lavoratori dipendenti e i pensionati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sulla determinazione delle detrazioni spettanti.

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