Chi sono i familiari a carico
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera.
Figli a carico: come cambiano le regole con l’Assegno Unico
Dal 1° marzo 2022, per effetto dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni sui figli minorenni a carico e sui maggiorenni in determinate condizioni fino all’età di 21 anni, sono state annullate e sostituite appunto dall’erogazione mensile dell’Assegno Unico. Le detrazioni invece per i figli a carico dai 22 anni in su sono comunque applicate.
Che requisiti servono per essere familiare a carico
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel periodo d’imposta (anno solare) hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (soglia che si alza a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e della deduzione dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Un familiare non può mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell’anno, se il suo reddito annuale supera complessivamente il suddetto limite di 2.840,51 euro (ovviamente 4.000 euro nel caso dei figli fino a 24 anni).
Familiari a carico: quali redditi vanno considerati
Nel limite reddituale da prendere in considerazione rientrano i redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati). A questi inoltre si aggiungono, se percepiti, anche:
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
- le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”;
- il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.
Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:
- i redditi esenti (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta);
- i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata).
Ai fini del calcolo della detrazione spettante, qualora nel corso dell’anno sia cambiata la situazione del familiare a carico (ad esempio se si sposa), viene considerato per intero il mese in cui si verificano le situazioni di cambiamento