Contributi previdenziali e assistenziali
Sono deducibili senza limitazione dal reddito complessivo, quindi fino a concorrenza del reddito stesso e anche se versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto delle disposizioni di legge nonché i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
Contributi: quali sono deducibili
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
- versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”);
- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico (dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius).
Contributi: quali non sono deducibili
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità;
- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto
- i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico;
- le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati;
- i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa.
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