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Contributi previdenziali e assistenziali

 
Sono deducibili senza limitazione dal reddito complessivo, quindi fino a concorrenza del reddito stesso e anche se versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto delle disposizioni di legge nonché i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.

Sono deducibili anche i contributi:

  • previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
  • agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
  • previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
  • versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
  • versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”);
  • intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico (dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius).
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