Sono deducibili dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro (la deduzione non spetta però se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico), i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc).
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “Libretto Famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre € 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS. L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che l’utilizzatore ne abbia dato comunicazione all’INPS.