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Contributi pensionistici complementari

 
Fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono ricompresi “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tale possibilità è stata estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLGS n. 165 del 2001, precedentemente esclusi. È previsto che la deduzione sia applicabile per un importo non superiore a 5.164,57 euro, limite riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
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