Contributi alle Organizzazioni non governative (ONG)
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all’Anagrafe delle ONLUS sono:
- detraibili ai sensi dell’art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61 (art. 89, comma 12, del CTS);
- detraibili ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
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