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Contributi ai fondi integrativi del SSN

 
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992.

Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.


Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

  • l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2020;
  • l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la
sola parte non dedotta da queste ultime.
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