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Contributi a istituzioni religiose

 
Sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
  • Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell’Unione;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
  • Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
  • Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
  • Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
  • Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
  • Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
  • Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
  • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 130 del 2016.
 
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.


È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

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