Le regole per poter beneficiare dello sconto fiscale Irpef del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, prorogato fino al 31 dicembre 2024, sono state fissate nel 2013 dalla
Circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate. Nel documento l'Agenzia ha chiarito che per godere del bonus è necessaria la presenza in casa di un qualunque intervento di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, per il quale sia prevista l’applicazione del bonus ristrutturazioni, senza però che ci sia per forza una stretta correlazione fra l’intervento stesso e il nuovo mobile/elettrodomestico (se ad esempio i lavori si effettuano in salotto o nei bagni è possibile detrarre un mobile destinato alla camera da letto). Oltretutto, in deroga alla norma generale che obbliga al versamento con bonifico “parlante”, per le sole spese che riguardano mobili ed elettrodomestici si potrà anche pagare tramite carte di credito o di debito, a patto comunque di conservare la relativa documentazione.
A titolo esemplificativo, nell’insieme dei mobili agevolati rientrano i letti, gli armadi, le librerie, i tavoli, i divani, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Fra gli elettrodomestici, invece, figurano quelli di classe almeno A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga) quali i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Ma chi può godere del bonus? Possono goderne quei contribuenti che già usufruiscono della detrazione sugli interventi edili effettuati nell’appartamento (o in alternativa sulle parti condominiali, anche se in quest’ultimo caso l’acquisto sarebbe detraibile solo se riguardasse mobili o elettrodomestici finalizzati all’arredo delle medesime parti comuni, come le guardiole, gli androni, o le sale adibite alle riunioni). Ne deriva che la detrazione “extra” potrà essere applicata solo nel caso in cui l’immobile abbia già avuto uno o più interventi detraibili col 50%. Nello specifico interventi di
- manutenzione ordinaria/straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia
- ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi
In altri termini, riprendendo le esatte parole della norma, “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici” deve essere “finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. A tal proposito, spiegano le Entrate, la norma “non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi”. Si ritiene tuttavia possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione”.
Altra questione importante su cui si sofferma la Circolare delle Entrate è il “collegamento richiesto” tra l’acquisto dei mobili/elettrodomestici e gli interventi edilizi. Tale collegamento, chiarisce l’Agenzia, “deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto di interventi”. Oltretutto, deducono le Entrate, dovrebbero essere considerate detraibili solo le spese sostenute per mobili e/o elettrodomestici rigorosamente nuovi, vista “la ratio della disposizione diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate anche le spese sostenute per gli acquisti di mobili o elettrodomestici usati”.
Anche nel caso del Bonus Mobili fa fede la data di emissione del bonifico o dell’utilizzo della carta di credito o di debito, qualora si scelga questa seconda modalità di pagamento. Per le spese sostenute nel 2023, lo sconto massimo ottenibile in dichiarazione era pari a 4.000 euro (spalmabili in 10 rate annuali di pari importo) visto che il tetto massimo di spesa detraibile era fissato a 8.000 euro. Per le spese, invece, effettuate nel 2024 il tetto massimo di spesa detraibile si abbassa da 8.000 a 5.000 euro, per una detrazione effettiva che dunque potrà raggiungere al massimo l'importo di 2.500 euro. Va infine precisato che tale soglia è riferita alla singola unità immobiliare e non al contribuente. Se quindi si posseggono due case soggette a ristrutturazione e per entrambe si è provveduto all’acquisto di nuovi mobili/elettrodomestici, per ciascuna di esse si potranno applicare due Bonus Mobili distinti.