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Bonus 50%: quali sono i lavori agevolabili?

 

Solitamente, in gergo comune, si è soliti dire che la detrazione del 50% si applica sugli interventi di ristrutturazione edilizia aventi per oggetto immobili residenziali. Tale affermazione non è di certo errata, ma a ben vedere fornisce una definizione un po’ troppo generica ed evasiva. Di conseguenza è bene specificare, ai sensi delle norme vigenti, quali sono esattamente le tipologie di lavori che rientrano nel beneficio fiscale. Abbiamo anzitutto:

  • quelle elencate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • poi ci sono quelle indicate alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuate su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali;
  • vi sono inoltre gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, e quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.


Giusto per fare chiarezza, alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria possono essere riscontrati nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nella sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, nella tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, o anche nel rifacimento degli intonaci interni. Sono poi considerati interventi di manutenzione straordinaria quelle “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.

Il restauro e risanamento conservativo hanno invece lo scopo di “conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili”. Infine tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente (salvo cambiarne la destinazione d’uso, ndr)”. E' da notare che soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi costituiscono il presupposto per l'ulteriore applicazione dell'eventuale bonus sull'acquisto di mobili o elettrodomestici.

Al di là di queste categorie principali di interventi, la guida fiscale delle Entrate ne fornisce un elenco più nutrito. Sono dunque detraibili anche:

  • i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che però, in deroga alle regole ordinarie, per l'anno 2022 (quindi per le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) godono di una detrazione specifica elevata dal 50 al 75% su massimali di spesa variabili a seconda della tipologia di fabbricato;
  • gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (la detrazione in questo caso compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%);
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, dal momento che tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Ad esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas. L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, per esempio in caso di sostituzione del tubo del gas o della riparazione di una presa mal funzionante). Tra le opere agevolabili rientrano quindi: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di “atti illeciti” da parte di terzi, per esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti (in questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, le porte blindate o rinforzate, l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l’apposizione di saracinesche, le tapparelle metalliche con bloccaggi, i vetri antisfondamento, le casseforti a muro, l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, gli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline);
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.


Infine, oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per leconcessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventinonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventiagevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).


Non possono invece ritenersi oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

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