Menu Chiudi

Agevolazioni fiscali per i disabili: detrazioni e deduzioni

 
Sono ritenuti portatori di handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di integrazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni, delle deduzioni e delle particolari agevolazioni fiscali previste, sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica appositamente istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Anche i grandi invalidi di guerra sono considerati portatori di handicap pur non essendo assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi della legge 104/92.  (è sufficiente, per questi ultimi soggetti, la documentazione rilasciata dai ministeri competenti per la concessione dei benefici pensionistici). I portatori di handicap possono autocertificare la sussistenza dei requisiti personali, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con documento d'identità del sottoscrittore. Riassumiamo di seguito le agevolazioni fiscali riconosciute in favore dei soggetti disabili e dei loro familiari.

Detrazioni per i figli a carico portatori di handicap

Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro (4.000 fino a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Per poterne fruire occorre il riconoscimento della disabilità esclusivamente ai sensi dell'art.4 della Legge 104/92, non basta avere la qualifica di invalido civile al 100%. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. L'importo massimo della detrazione potenzialmente spettante è pari a 1.120 se il figlio disabile è di età inferiore a tre anni; per il figlio di età superiore a tre anni ammonta a 1.020 euro. Con più di tre figli a carico la detrazione "potenziale" aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Deduzione spese mediche generiche e di assistenza specifica

Per spese mediche generiche si intendono le prestazioni rese da un medico generico o, ad esempio,  l'acquisto di medicinali; per assistenza specifica si intende, ad esempio, quella resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (assistenza infermieristica e riabilitativa; assistenza diretta alla persona resa da personale in possesso di qualifica professionale di addetto all'assistenza di base; personale qualificato come educatore professionale, addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale). Per poter dedurre le spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute per conto dei familiari disabili, che non risultano fiscalmente a carico. Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto alla consueta detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; questa tipologia di spese specialistiche è fruibile dai familiari solo se il disabile è fiscalmente a carico.

Detrazione per l'acquisto di strumenti tecnici ed informatici

Per sussidi tecnici ed informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti o anche limitati da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura. Ai sussidi tecnici ed informatici per disabili si applica l'aliquota IVA agevolata del 4%. Di seguito si elencano una serie di apparecchiature per le quali il portatore di handicap può chiedere la detrazione: fax, modem, computer, telefoni, telefoni a viva voce, telefonini. Rientrano tra le spese detraibili anche i costi di abbonamento al servizio di soccorso telefonico (ad es. teleassistenza). I condizionatori d'aria non sono considerati sussidi tecnico-informatici: non sono spese detraibili in qaunto non rientrano negli ausili che aiutano il recupero e l'autonomia funzionale di un soggetto disabile. Per documentare queste spese occorre conservare la fattura o la ricevuta fiscale e la certificazione del medico che attesti la necessità ai fini dell'handicap specifico ed è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del portatore di handicap.

Detrazione per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione; al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Può trattarsi ad esempio di:
  • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di carrozzelle, di apparecchi per contenere fratture, ernie, per correggere difetti della colonna vertebrale;
  • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap;
  • costruzione o l'installazione di scivoli, ascensori speciali o apparecchi per il sollevamento, la trasformazione dell'ascensore per adattarlo alla carrozzella, la costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne ed esterne.

Detrazione per spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano tra le spese di ristrutturazione edilizia (bonus 50%) riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104). La detrazione del 50% non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

Detrazione per addetti all'assistenza personale

Il contribuente può detrarre, dall’imposta lorda, il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Può essere considerata, inoltre, non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate che lo determinano e deve in ogni caso essere comprovata da certificazione medica. Lo stato di non autosufficienza deve derivare comunque da una patologia e non può essere quindi riferito a neonati. La detrazione spetta in relazione alle spese di assistenza sostenute oltre che per lo stesso contribuente anche per i familiari di cui all’articolo 433 del codice civile e cioè il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle. anche se non fiscalmente a carico o conviventi. Questa detrazione è calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta, nel limite di 2.100 euro ed è possibile usufruire dell’agevolazione soltanto se il reddito del contribuente che ne fa richiesta non è superiore a 40.000 euro. Per fruire della detrazione è necessario essere in possesso:
  • della certificazione medica, rilasciata dal medico di base, attestante lo stato di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana;
  • della documentazione che certifica il sostenimento della spesa che deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che effettua l’assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. La detrazione prevista per l’assistente familiare è cumulabile con la deduzione fiscale relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare. La detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici. Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza.

Spese per veicoli per portatori di handicap

Sulla spesa sostenuta per l'acquisto, l'eventuale adattamento e la manutenzione straordinaria dell'auto, è riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19%. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18.075,99 euro (al 19%) ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18.075,99 euro, il relativo rimborso assicurativo. Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Mantenimento dei cani guida

Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 516,46 la spesa per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
2,9
faq Serve aiuto? Consulta l’archivio delle FAQ o fai una domanda ai nostri esperti. Trova le risposte